Quando il medico esegue correttamente l’iniezione per la vaccinazione obbligatoria qualora si manifestino danni imprevisti nei pazienti, questi non rientrano nella sfera di responsabilità del medico. Così’ in particolare si è espressa la Cassazione con la sentenza 21177 depositata ieri. La Suprema Corte ha respinto il ricorso promosso ad una signora napoletana che chiedeva un risarcimento alla ASl 5 di Napoli per i postumi che ha accusato dopo che si era sottoposta alla vaccinazione antitifica. L’intramuscolare che gli era sta praticata da una dottoressa le ha danegggiato il nervo circonflesso. In sostanza sia il Tribuanale di Napoli nel 2003 che la Corte d’Appello nel 2011 hanno rigettato il ricorso presentato alla donna con la seguente motivazione: “benché sia stato provato che l’iniezione aveva toccato e danneggiato il nervo circonflesso, nessuna responsabilità era ascrivibile al medico vaccinatore e per esso alla Asl, avendo il medico somministrato il vaccino in maniera tecnicamente corretta e avendo il predetto nervo un andamento variabile da individuo ad individuo“.
Insomma non c’è stata nessuna colpa ascrivibile alla vaccinatrice in quanto il danno che è derivato alla signora è da ricondursi al caso fortuito e nello specifico all’andamento variabile e talvolta imprevedibile del nervo circonflesso.
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