Con un approccio inedito, la Corte di Cassazione ha affrontato la spinosa questione della responsabilità della banca nel caso di un bonifico eseguito a favore di un destinatario errato a causa di un IBAN fornito erroneamente dall’ordinante.
La banca non ha l’obbligo di verificare sempre la correttezza delle informazioni fornite dal cliente, ma è tenuta a dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare errori o, in alternativa, di collaborare affinché il beneficiario legittimo possa rintracciare chi ha ricevuto indebitamente il pagamento. In caso contrario, l’istituto di credito si troverà costretto a risarcire il danno.
La recente ordinanza 17415 del 25 giugno 2024 ha confermato la condanna della banca, che dovrà risarcire 40 mila euro al beneficiario reale, un fallimento destinatario di un indennizzo assicurativo. L’errore si è verificato quando l’assicurazione ha indicato un IBAN errato, collegato però a un conto presso la stessa banca, che successivamente si è rifiutata di fornire i dati del cliente che ha ricevuto il pagamento.
Sebbene le normative europee, con l’istituzione dell’area unica dei pagamenti (SEPA) e la direttiva PSD2, mirino a garantire la rapidità e sicurezza delle transazioni, il beneficiario legittimo del pagamento non può rimanere privo di tutela. La banca può essere ritenuta responsabile qualora, pur consapevole dell’errore, non adotti le opportune misure correttive, come stabilito dalla normativa italiana e comunitaria.
Infine, la Corte ha chiarito che la protezione della privacy cede il passo all’esigenza di garantire la corretta esecuzione del pagamento e il diritto del beneficiario legittimo di recuperare la somma indebitamente percepita da terzi.