
Avere rapporti con una donna così ubriaca da non poter decidere lucidamente equivale a violenza sessuale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 31847/25, depositata il 24 settembre 2025.
I giudici della terza sezione hanno respinto il ricorso di un giovane che, dopo aver incontrato in discoteca una ragazza visibilmente alterata dall’alcol, l’aveva trascinata in albergo e costretta a un rapporto. Secondo gli “ermellini”, la responsabilità penale scatta ogni volta che si approfitta di una condizione di vulnerabilità della vittima, a prescindere dalla causa o dalla sostanza che l’ha determinata.
Il principio affermato dalla Cassazione è chiaro: il reato di induzione a compiere o subire atti sessuali con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica, previsto dall’art. 609-bis del codice penale, si configura anche se lo stato di vulnerabilità non dipende direttamente dall’autore del fatto, ma da circostanze esterne.
In particolare, la Corte ha ribadito che la “condizione di inferiorità” deve essere valutata in senso oggettivo: non conta come o perché si sia prodotta, ma solo se impedisce o limita la reale capacità della vittima di autodeterminarsi nella sfera sessuale.
Gli ermellini distinguono due ipotesi:
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violenza sessuale costrittiva, quando la vittima è fisicamente o psicologicamente impossibilitata a opporsi;
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violenza sessuale induttiva, quando l’autore sfrutta lo stato di vulnerabilità per orientare la volontà della vittima e ottenere un consenso che, in condizioni normali, non sarebbe stato prestato.
In entrambi i casi, sottolinea la Cassazione, la volontà della persona offesa risulta alterata o compressa, e l’autore del fatto risponde del reato di violenza sessuale.









